TRIBUNAL SUPREMO E SORTU: LA PARTICOLARITA’ DI UN VOTO

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La decisione del Tribunale Supremo spagnolo di illegalizzare la formazione politica basca Sortu, non è stata unanime. Nove magistrati del Tribunale di ultima istanza hanno votato a favore mentre sette hanno espresso la loro posizione a favore della legalizzazione. Non è la prima volta che si manifesta un divergenza di opinioni all’interno della massimo organo giudiziario spagnola per quanto riguarda la spinosa questione della il legalizzazione della sinistra indipendentista basca. In occasione delle elezioni al parlamento europeo del 2009 il Tribunale si espresse contro la legalizzazione della lista Iniciativa Internacionalista che in seguito verrà invece legalizzata dal Tribunale Costituzionale. In quell’occasione cinque magistrati dei 16 che compongono la Sala Especial si espressero a favore della legalizzazione di Iniciativa Internacionalista, senza che nessuno di questi magistrati ratificasse la sua decisione attraverso la redazione di  un “voto particular” ovvero una difformità motivata che appaia nella sentenza. In questo caso non solo c’è stato il “voto particular” ma tutti e sette i magistrati dissenzienti hanno sottoscritto un’ unico voto. Di seguito pubblichiamo il riassunto del contenuto di questo voto.

(..)Riassunto del voto particolare.

I firmanti di questo voto particolare sostengono che la risoluzione maggioritaria sostituisce la valutazione della prova con la costruzione di un racconto di identificazione tra i membri della Sinistra Indipendentista, la banda terrorista ETA e la creazione di Sortu come prodotto di una direttiva di ETA; la risoluzione maggioritaria estrae  questo racconto da un prolisso documento di ETA di più di un anno e mezzo fa e lo giustifica con citazioni parziali e congetture incompatibili con innumerevoli elementi probatori che lo contraddicono, documentali, giornalistici e delle testimonianze degli agenti di polizia che hanno deposto nel processo: la risoluzione maggioritaria disconosce totalmente il valore decisivo che la giurisprudenza attribuisce alla terminante rinuncia della violenza formulata negli Statuti del nuovo partito.

I firmanti considerano, al contrario, che (i) la prova praticata non conseguito smentire che la creazione del nuovo partito politico costituisce un tentativo di una parte al meno del mondo indipendentista che nel Paese Basco siano difese determinate aspirazioni politiche indipendentiste attraverso  vie strettamente politiche abbandonando la violenza e ogni connivenza con essa, come esige lo Stato costituzionale; (ii) questa conclusione si accredita per l’esistenza di innumerevoli indizi della esistenza di discrepanze gravi in seno alla Sinistra Indipendentista sull’abbandono della violenza per il carattere terminante della rinuncia formulata negli Statuti del nuovo partito, riferita alla organizzazione terrorista ETA, come soggetto di condotte che vulnerano i diritti umani; (iii) per questo, è d’obbligo, secondo i principi dello Stato di Diritto, cosi come si concretizza nella giurisprudenza costituzionale e europea dei diritti umani, ammettere la attività politica del nuovo partito fin tanto non venga dimostrato un qualsiasi tipo di connivenza del nuovo partito con il terrorismo, momento nel quale la legge spagnola permette la sua illegalizzazione immediata. (…)

Voto particular de los magistrados:  D. Juna Antonio Xiol Rìos, D. Gonzalos Moliner Tamborero, D. José Manuel Sieira Miguez, D. José Luis Calvo Cabello,  D. Alberto Jorge Barreiro, D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos e D.Manuel  Ramon Alarcon Caracuel


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